mercoledì 27 marzo 2019

CANNE FUMARIE ... laddove possibile.

Comune di Vasto (CH) – Abruzzo - Italy |
Regolamento Edilizio Comunale
98

CANNE FUMARIE

a) Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile.
b) Esse vanno poste a distanza non inferiore a cm 15 dalla parete.
c) Le sporgenze dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiore altezza prescritta dalle normative specifiche. Norma UNI 11278:2017 intitolata “Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto”, che sostituisce la UNI/TS 11278:2008.
d) Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce all’esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di 3 (tre) anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
e) Le canne fumarie di diametro superiore a 30 cm implicano la modifica del prospetto, con ciò che ne consegue in riferimento al titolo abilitativo necessario alla loro realizzazione ed alla applicazioni di discipline inerenti la modifica dei prospetti;
f) Ad integrazione delle normative stabilite dal Piano di Recupero del Centro Storico, per le canne fumarie si stabilisce che sulle vie pubbliche:
- il materiale esterno deve essere in rame;
- la geometria esterna deve essere tonda;
- lo sviluppo in altezza non deve determinare la rottura del cornicione;
- il comignolo deve essere di rame;
- l’uscita del tubo, dal locale interno, non deve essere a meno di metri 2 dalla quota del pubblico passaggio;
- l’andamento dal basso verso l’alto, deve essere perpendicolare e non deve passare davanti a balconi, finestre, logge, ecc…
g) Non è consentita l’apposizione di canne fumarie sulle pareti prospicenti palazzi, monumenti, aree o edificazioni di qualsiasi genere e relativi ambiti considerate di alto pregio artistico, storico, culturale e paesaggistico. In tali casi, la canna fumaria dovrà essere collocata sulla facciata più nascosta rispetto all’edificio e/o area oggetto di tutela o all’interno dell’edificio oggetto di intervento, laddove possibile.

Nessun commento: