Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. Va comunque osservata una particolare cautela per prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili e si deve in ogni caso evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di salute. Lo ha ricordato il Garante rispondendo al quesito di un Comune sulla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale.
Nel parere l’Autorità ha ripercorso alcuni aspetti del complesso quadro normativo che disciplina la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta. La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute. Pubblicità di atti e sedute consiliari che è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. n.267/2000), il quale demanda al regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive.
E’ nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l’obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy. Nella stessa sede poi, si potrebbero specificare anche le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.).
La diffusione delle immagini da parte della televisione locale può essere effettuata, ha chiarito l’Autorità, senza il consenso degli interessati (art. 25 l. 675/96 e codice deontologico sull’attività dei giornalisti), mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
Il Garante ha ricordato infine, che la legge sulla privacy riconosce al Consiglio comunale nel suo complesso e ai singoli componenti, la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei dati raccolti, in questo caso le immagini, come quello di poter visionare, anche prima della messa in onda, le riprese effettuate.
Nessun commento:
Posta un commento