1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno
l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di
loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro
appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o
detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno
l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli,
nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono
assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui
all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata
alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di
cui all'articolo 125 [30].
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